WHISTLEBLOWING

Il sistema di recezione e gestione delle segnalazioni, cosiddetto di «Whistleblowing», operativo presso la Cooperativa C.C.M.S., assicura il massimo grado di riservatezza nel trattamento delle segnalazioni ricevute, a tutela dell’identità della persona segnalante, delle persone coinvolte e delle persone comunque menzionate, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, in linea a quanto previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

 

Soggetti che possono inoltrare segnalazioni

Il nuovo canale di segnalazione consentirà a tutti gli stakeholder (dipendenti, collaboratori, liberi professionisti e consulenti, chiunque operi all’interno del business aziendale, volontari e tirocinanti retribuiti e non retribuiti, azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, personale di fornitori esterni alla Cooperativa C.C.M.S., di segnalare, anche anonimamente eventuali inosservanze e/o violazioni, nonché fatti, situazioni od eventi dai quali si evincano la commissione, o la ragionevole convinzione di commissione, di reati e/o illeciti.

 

Oggetto delle Segnalazioni

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere segnalati fatti o situazioni in grado di arrecare un danno o un pregiudizio alla Cooperativa C.C.M.S., quali ad esempio:

  • Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • Condotte illecite (ai sensi del D. Lgs. 231/01 o violazione del modello organizzativo e gestionale previsto dallo stesso decreto)
  • Illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’UE o nazionali, nei settori degli appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti mancini e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della privacy e delle reti e sistemi informativi;
  • Atti od omissioni che ledono interessi finanziari dell’UE;
  • Atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • Atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni UE nei settori richiamati dal decreto;
  • in generale, tutto quanto indicato dall’art. 2, comma 1, lettera a) e allegati richiamati del D.Lgs. n. 24/2023.

Sono escluse dalle violazioni segnalabili le notizie prive di fondamento, le informazioni già di dominio pubblico, nonché i dati acquisiti sulla base di indiscrezioni o fonti scarsamente attendibili. Analogamente, non rientra nel perimetro delle segnalazioni tutto ciò che abbia ad oggetto contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale che attengano al rapporto individuale di lavoro della persona segnalante.

 

La Cooperativa C.C.M.S tutela il segnalante "contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione", in un clima di rispetto della dignità del segnalante stesso.

Attenzione: Qualsiasi Dipendente/Collaboratore/Terza Parte esterna che effettui una segnalazione in malafede o con dolo o che intenzionalmente e consapevolmente riporti informazioni errate (anche parziali) o fuorvianti, non beneficerà della tutela del Whistleblower. Inoltre, l'uso improprio del Dispositivo di Segnalazione può esporre il Whistleblower a sanzioni disciplinari e a procedimenti giudiziari in conformità con le disposizioni di legge locale applicabili e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01 della 
Cooperativa C.C.M.S..


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